Sez. U, Sentenza n. 2430 del 27/04/1979 (Rv. 398741 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISCIPLINA EX ART 3 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - EFFETTI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - AMBITO DI APPLICAZIONE - DISCIPLINA EX ART 3 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - EFFETTI.*
Il principio dell'inderogabilita convenzionale della giurisdizione italiana a favore di una giurisdizione straniera, di cui all'art 2 cod proc civ, non puo essere invocato in Italia, a norma dell'art 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla Competenza giurisdizionale, solo nei confronti di persone aventi il domicilio nel territorio di altro stato contraente, e, pertanto, resta applicabile fra parti entrambe domiciliate in Italia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)