Sez. U, Sentenza n. 2242 del 01/04/1985 (Rv. 440131 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - RAPPORTO OBBLIGATORIO FRA SOGGETTI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E DOMICILIATI NEL TERRITORIO ITALIANO - CONTROVERSIA RELATIVA - ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN BASE A CLAUSOLA INSERITA NEL CONTRATTO COSTITUTIVO DI DETTO RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ARTT. 3 E 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - INAPPLICABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - RAPPORTO OBBLIGATORIO FRA SOGGETTI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E DOMICILIATI NEL TERRITORIO ITALIANO - CONTROVERSIA RELATIVA - ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN BASE A CLAUSOLA INSERITA NEL CONTRATTO COSTITUTIVO DI DETTO RAPPORTO - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ARTT. 3 E 17 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - INAPPLICABILITÀ.*
La giurisdizione del giudice italiano, sulla controversia inerente a rapporto obbligatorio fra soggetti di nazionalità italiana e domiciliati nel territorio italiano, non può essere esclusa, in favore di quella del giudice straniero, in base ad una clausola inserita nel contratto costitutivo di detto rapporto, stante il principio dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione, fissato dall'art. 2 cod. proc. civ.. né l'indicata clausola può ritenersi valida ed operante alla stregua delle norme (artt. 3 e 17) della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, atteso che questa, all'art. 17 contempla la possibilità di una proroga convenzionale della giurisdizione, in favore del giudice di uno degli stati aderenti, solo nel presupposto della diversità degli stati dei domicili delle parti, nonché a condizione che nello stato del giudice prescelto si trovi il domicilio di almeno una delle parti. (V 5776/81, mass n 416486; (V 2430/79, mass n 398741).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)