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Sez. 1, Sentenza n. 12012 del 26/11/1998 (Rv. 521144 - 01)

ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE | Atti compiuti in regime di proroga di fatto prima dell'entrata in vigore della legge n. 444 del 1994 - Conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 6 legge citata - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521144-01

ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE

Per espressa previsione dell'art. 8 legge n. 444 del 1994, agli organi amministrativi che abbiano operato, in regime di proroga di fatto, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, non sono applicabili, quanto al regime degli atti compiuti, le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 6 legge citata, in quanto prive di effetto retroattivo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1994 num. 444 art. 8, Legge 15/07/1994 num. 444 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)