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Sez. 1, Sentenza n. 7425 del 14/05/2012 (Rv. 622534 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CESSAZIONE - IN GENERE | Revoca per giusta causa - Previa contestazione degli addebiti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622534-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CESSAZIONE - IN GENERE

La revoca assembleare per giusta causa dell'amministratore di società per azioni, che può discendere dal venir meno del rapporto di fiducia con la compagine societaria, non costituisce una sanzione, e, pertanto, non richiede la preventiva contestazione dei comportamenti legittimanti la revoca stessa. (Fattispecie relativa a società a prevalente partecipazione pubblica, regolata dal d.l. 20 maggio 1993, n. 150, non convertito e di cui al successivo d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 150 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 293 art. 4, Decreto Legge 16/05/1994 num. 293 art. 6, Decreto Legge 16/05/1994 num. 293 art. 8, Legge 15/07/1994 num. 444 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2385

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)