Sez. 3, Sentenza n. 5325 del 08/05/1993 (Rv. 482284 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere | Negligente svolgimento dell'attività professionale - Responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente - Sussistenza - Presupposti.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)