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Sez. 2, Sentenza n. 6537 del 23/03/2006 (Rv. 587823 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Avvocato - Negligente svolgimento dell'attività professionale - Responsabilità nei confronti del proprio cliente - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie relativa a mancata impugnazione della pronuncia di condanna.
Stato
decisa il 2006-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587823-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un avvocato al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in nove milioni di lire, nei confronti di un cliente, relativamente alla detenzione di un mese e diciassette giorni da questi subita a seguito della mancata attivazione della procedura inerente alla rimessione in termini per proporre gravame).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)