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Sez. L, Sentenza n. 4957 del 14/11/1977 (Rv. 388563 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ESERCENTI IMPRESE COMMERCIALI - MANCANZA DEI MINIMI DI ANZIANITA E DI CONTRIBUZIONE - BENEFICI DISPOSTI DALL'ART 18 DELLA LEGGE N 613 DEL 1966 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - MUTAMENTO DELLA QUALIFICA DI FAMILIARE A CARICO IN QUELLA DI FAMILIARE COADIUTORE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388563-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ESERCENTI IMPRESE COMMERCIALI - MANCANZA DEI MINIMI DI ANZIANITA E DI CONTRIBUZIONE - BENEFICI DISPOSTI DALL'ART 18 DELLA LEGGE N 613 DEL 1966 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - MUTAMENTO DELLA QUALIFICA DI FAMILIARE A CARICO IN QUELLA DI FAMILIARE COADIUTORE - INSUFFICIENZA.*

L'art 18 della legge n 613 del 1966, al fine di far beneficiare della pensione di vecchiaia spettante agli esercenti imprese commerciali anche coloro che, gia anziani, non potrebbero far valere i minimi di anzianita e di contribuzione, ha stabilito per essi uno speciale regime transitorio, ponendo la condizione dell'ottenimento dell'iscrizione negli elenchi nominativi, in qualita di titolare dell'Esercizio commerciale o di coadiutore, entro il 27 agosto 1967. La iscrizione successiva a detta data non serve al conseguimento della pensione, a meno che essa non avvenga quale rimedio ad una omissione di tempestiva iscrizione, dovuta a falsita o ad errore. Non puo identificarsi con questo rimedio, in quanto non intesa a correggere un errore, l'iscrizione che sostituisce la precedente qualifica di 'familiare a caricò con quella di 'familiare coadiutorè, data la compatibilita tra le due qualifiche e la loro diversa funzione, essendo l'una necessaria per l'Assicurazione contro le malattie e l'altra per la pensione di vecchiaia. Ne il fatto che l'iscrizione attesti la sussistenza della qualita di familiare coadiutore fin da epoca precedente il 27 agosto 1967 vale a rendere tempestiva l'iscrizione, giacche la finalita di certezza dei rapporti assicurativi, perseguita dalla legge con la prefissione del detto termine, e soddisfatta solo dalla tempestivita dell'atto di iscrizione, e non dalla eventuale preesistenza dei requisiti del pensionamento.*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)