Sez. 6, Sentenza n. 19604 del 13/01/2004 Cc. (dep. 28/04/2004) Rv. 228439 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE PER LE INDAGINI | Provvedimenti - Titolarità di un potere di revoca - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE PER LE INDAGINI
Il giudice per le indagini preliminari che abbia formalmente adottato un provvedimento non può procedere alla sua revoca, posto che provvede, in linea generale, solo su richiesta delle parti e le ordinanze in materia di libertà sono soggette solo alle forme di gravame previste dalla legge. (Fattispecie relativa alla revoca, da parte del giudice che l'aveva depositata, di una ordinanza dichiarativa dell'estinzione di una misura cautelare per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 328 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)