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Sez. 5, Sentenza n. 4509 del 24/10/2000 Cc. (dep. 06/12/2000) Rv. 217850 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Richiesta di avviso da parte della persona offesa - Omissione - Revoca del provvedimento di archiviazione ad opera del GIP - Abnormità del provvedimento - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217850-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

L'eventuale nullità del decreto di archiviazione (nella specie, per violazione dell'art. 408 comma II cod.pen.) può essere dedotta solo con il ricorso per Cassazione; ne consegue che deve ritenersi abnorme il provvedimento col quale il GIP, accertata l'omissione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)