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Sez. L, Sentenza n. 11505 del 04/11/1995 (Rv. 494523 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Pluralità di lesioni dell'assicurato - Riduzione complessiva dell'attività lavorativa - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494523-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Il grado di riduzione complessiva dell'attività lavorativa, cui, a norma degli artt 78 e 80 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, deve essere commisurata la rendita unica da liquidarsi all'assicurato, non va calcolato sulla base della somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità lavorativa derivanti dalle singole lesioni, ma deve essere determinato(in misura che può risultare superiore o inferiore alla somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità di lavoro) sulla base di un giudizio di sintesi, che accerti in concreto l'esatta misura del danno subito in relazione a specifici elementi medico legali, considerati anche nella loro reciproca influenza e nella loro eventuale efficacia sinergica ai fini della determinazione dell'invalidità complessiva.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)