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Sez. L, Sentenza n. 2950 del 26/03/1987 (Rv. 452053 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452053-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il grado della riduzione complessiva dell'attitudine lavorativa, cui, a norma degli artt. 78 e 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dev'essere commisurata la rendita unica da liquidarsi all'assicurato ai sensi delle condizioni previste dalla detta normativa, non va calcolato sulla base della somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione della capacità di lavoro, attribuibili ai vari esiti delle singole lesioni, ma dev'essere determinato sulla base di un giudizio di sintesi che accerti in concreto l'esatta misura del danno risentito dall'infortunato, in relazione a specifici elementi medico-legali, considerati anche nella loro reciproca influenza. Ciò peraltro, non comporta che la valutazione del grado complessivo d'Invalidità debba essere sempre superiore alla somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione, in quanto - con motivato apprezzamento di merito, il quale tenga conto dei dati clinici e di altri elementi di ordine medico-legale, certi, rilevanti e considerati nell'eventuale efficacia sinergica - l'Invalidità complessiva ben può essere determinata anche in misura pari o addirittura inferiore alla predetta somma aritmetica. (V 407/75, mass n 373656; (Conf 6246/84, mass n 437872; (Conf 5360/83, mass n 430282, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)