Sez. 1, Ordinanza n. 1708 del 03/07/1978 Cc. (dep. 11/08/1978) Rv. 139908 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
La pericolosita, cui fa riferimento l'art 3 della legge 27 dicembre 1956 n 1423, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, e quella sociale in senso lato, comprendente, cioe, da una parte, la semplice immoralita non costituente reato e, dall'altra, la accertata predisposizione al delitto e la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia stata raggiunta una prova certa di reita. Non essendo la pericolosita necessariamente collegata ad un'affermazione di colpevolezza per un reato, ben puo essere tratta dall'esame dell'intera personalita del soggetto e da situazioni che giustifichino sospetti e presunzioni, purche gli uni e gli altri siano fondati su elementi obbiettivi e fatti specifici, quali la compagnia di pregiudicati e le denunce per delitti anche colposi. (nella specie il giudice di merito aveva fatto riferimento: a una denuncia per acquisto di monete falsificate, ai gravi precedenti penali, all'attivita di gestore di un chiosco di bibite in cui, secondo le informazioni della ps, confluivano continuamente pregiudicati dei centri limitrofi).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)