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Sez. 1, Sentenza n. 886 del 27/04/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154566 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI - ATTUALITÀ DEL COMPORTAMENTO.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154566-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NATURA INDIZIARIA - ESTREMI - ATTUALITÀ DEL COMPORTAMENTO.*

Il giudizio di pericolosità sociale per l'applicazione delle misure di prevenzione ha carattere indiziario e postula una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto, della sua condotta precedente e susseguente al provvedimento di diffida, dell'associazione o relazione dell'indiziato con altri soggetti socialmente pericolosi ed infine dell'accertata predisposizione al delitto, desumibile dalle condanne o dalle denunzie a suo carico. L'accertamento al riguardo deve essere compiuto dal giudice in modo completo e tener conto della persistenza o meno di un comportamento illecito e antisociale, che renda necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. (Conf mass n 151945, ed ivi citate; (Conf mass n 087848; (Conf mass n 139908).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)