Sez. 2, Sentenza n. 1907 del 23/02/1987 (Rv. 451222 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - PRESSO UN UNICO PROCURATORE MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI ALCUNA DELLE PARTI NON COSTITUITASI - INAMMISSIBILITÀ - EVENTUALE COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA - PERSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - PRESSO UN UNICO PROCURATORE MEDIANTE CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INESISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI ALCUNA DELLE PARTI NON COSTITUITASI - INAMMISSIBILITÀ - EVENTUALE COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA - PERSISTENZA.*
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore alla lite, eseguita mediante consegna di una unica copia, deve ritenersi giuridicamente inesistente, e non semplicemente affetta da nullità, in quanto, essendo arbitrario riconoscere ad essa utili effetti nei confronti di uno piuttosto di un altro dei destinatari dell'atto, si verifica un'incertezza assoluta circa l'identità della parte contro la quale l'impugnazione e diretta. In tale situazione non può disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuna delle parti gravate non costituitasi, mancando il presupposto stesso della valida instaurazione del contraddittorio stesso nei confronti di almeno una di dette parti, e l'eventuale Costituzione di tutte costoro fa sorgere un rapporto processuale con effetti ex nunc, con la conseguenza che, se avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione, non può intaccare il giudicato formatosi sulla sentenza impugnata né precludere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. (V 6465/81, mass n 417292; (V 2054/75, mass n 417292; (Conf 5980/81, mass n 416762; (Conf 411/79, mass n 396531; (Conf 3441/76, mass n 382205).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)