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Sez. 2, Sentenza n. 3441 del 14/10/1976 (Rv. 382205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONSEGNA DI UNICA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - EFFICACIA EX NUNC - COSTITUZIONE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1976-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - CONSEGNA DI UNICA COPIA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA - COSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI - EFFICACIA EX NUNC - COSTITUZIONE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PROPORRE L'IMPUGNAZIONE - INEFFICACIA.*

La notificazione dell'atto di impugnazione a piu parti presso un unico procuratore alla lite, eseguita mediante consegna di un'unica copia, deve ritenersi giuridicamente inesistente, e non semplicemente affetta da nullita, in quanto, essendo arbitrario riconoscere ad essa utili effetti nei confronti di uno piuttosto di un altro dei destinatari dell'atto, si verifica un'incertezza assoluta circa l'identita della parte contro la quale l'impugnazione e diretta. In tale situazione non puo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuna delle parti gravate non costituitasi, mancando il presupposto stesso della valida instaurazione del contraddittorio stesso nei confronti di almeno una di dette parti, e l'eventuale Costituzione di tutte costoro fa sorgere un rapporto processuale con effetti ex nunc, con la conseguenza che, se avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione, non puo intaccare il giudicato formatosi sulla sentenza impugnata ne precludere la declaratoria di inammissibilita dell'impugnazione. (V 2054/75, mass n 375773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)