Sez. 2 - , Sentenza n. 3740 del 15/02/2018 (Rv. 647801 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Esercizio di un facoltà legittima – Limite - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
In tema di violazioni amministrative, non può applicarsi la causa di giustificazione dell'illecito rappresentata dall'esercizio di una facoltà legittima allorquando il contravventore, pur abilitato con autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, abbia in concreto violato i limiti tabellari previsti dalla normativa primaria in materia. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esercizio di una facoltà legittima nella condotta di una società che, pur operando sulla base di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di emissione di campi elettromagnetici, aveva in concreto oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal d.P.C.m. 8 luglio 2003 e dalle relative tabelle allegate).
Riferimenti normativi: DPCM 08/07/2003 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)