Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 24/03/2004 (Rv. 571479 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Presupposti - Riferimento alle nozioni previste dal codice penale - Necessità - Erronea supposizione della sussistenza di una causa di giustificazione - Idoneità ad escludere la responsabilità - Ammissibilità - Fondamento - Onere dell'opponente di provare l'esimente o l'erroneo convincimento - Sussistenza - Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo dei genitori di sottoporre a vaccinazioni obbligatorie il figlio.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità, previste dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale. La responsabilità dell'autore dell'illecito è altresì esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della citata legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione; in tale ipotesi, peraltro, l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi chi lo invoca. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso la sussistenza dell'invocato stato di necessità, effettivo o putativo, nella condotta dei genitori che non avevano sottoposto a vaccinazioni obbligatorie il figlio, adducendo pericoli per la sua salute).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)