Sez. 5, Sentenza n. 1018 del 18/01/2008 (Rv. 601279 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Oggetto della giurisdizione tributaria - Giurisdizione sul rapporto - Sussistenza - Potere di applicare la norma individuata al caso controverso - Sussistenza - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Il giudice tributario, secondo il sistema delineato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è il giudice del rapporto e, una volta individuata la norma da applicare per la risoluzione del caso controverso, la deve applicare, sostituendosi, se necessario, all'Amministrazione finanziaria. Se l'applicazione della norma comporta un'operazione di calcolo superiore alla capacità del giudice, egli può limitarsi ad enunciare la norma giuridica, lasciando al soggetto vincolato ad eseguire la sentenza il compito di adottare i comportamenti necessari. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale che, pur avendo dichiarato l'indeducibilità di interessi passivi bancari sostenuti da una società per far fronte a prelevamenti dei soci, aveva annullato l'avviso di accertamento dell'Ufficio finanziario sul presupposto dell'impossibilità di calcolare l'ammontare degli interessi da recuperare a tassazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)