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Sez. 3, Sentenza n. 46532 del 24/09/2015 Cc. (dep. 24/11/2015) Rv. 265542 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Autoveicoli - Importazione temporanea - Condizioni - Assenza anche di una delle condizioni - Configurabilità del reato.
Stato
decisa il 2015-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265542-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

In tema di reati doganali, la Convenzione di New York del 4 giugno 1954 (resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957 n. 1163) consente l'introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato contraente, limitando tuttavia tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza fuori dello Stato in cui avviene l'importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua visita temporanea nel territorio dello Stato; con la conseguenza che, se una delle dette condizioni viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (art. 216 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 4), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requisiti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del terzo, tale uso consenta.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)