diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15897 del 24/02/2016 Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266636 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Autoveicoli - Importazione temporanea - D.Lgs. n. 8 del 2016 - Intervenuta depenalizzazione - Conseguenze - Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Dovere del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266636-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

In tema di reati doganali, la condotta di sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine di cui agli artt. 216 e 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 (nella fattispecie, commessa mediante importazione di veicolo estero da parte di soggetto residente nel territorio nazionale) rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e non è ricompresa fra le fattispecie escluse dalla stessa, per come indicate nell'elenco allegato al decreto medesimo; ne consegue che il giudice, nel dichiarare che il fatto non è più previsto come reato, ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla nuova normativa, applicabili retroattivamente ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 8 del decreto stesso.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)