Sez. 1, Sentenza n. 3089 del 19/11/1973 (Rv. 366841 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - ACCERTAMENTO - UTILIZZAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - ACCERTAMENTO - UTILIZZAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
La valutazione compiuta dal giudice del merito circa la sussistenza o meno di fatti rientranti nella comune esperienza e circa l'opportunita di fare ad essi ricorso e incensurabile in Cassazione se proceda da un'esatta nozione giuridica del fatto notorio, inteso come fatto che l'uomo di media cultura conosce in un dato tempo e in dato luogo, anche se riferentesi ad un settore determinato dell'attivita umana. Poiche il ricorso al notorio attiene all'Esercizio di un potere discrezionale del giudice, non e necessario che la motivazione indichi le ragioni per cui il potere stesso e stato (o non e stato) esercitato e la Mancanza di prova che ne consente l'Esercizio, essendo la condizione espressamente richiesta dalla legge, non puo essere considerata un ostacolo all'applicazione dell'art 115, secondo comma, cod proc civ. (V 2682/71, mass n 353842; 2545/69, mass n 342121).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)