Sez. 3, Sentenza n. 2682 del 29/09/1971 (Rv. 353842 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - INVOCABILITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - INVOCABILITA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'Esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio in proposito e sottratto al Sindacato di legittimita. Trattandosi di un potere discrezionale non e necessario che la motivazione indichi le ragioni per cui esso e stato esercitato (ovvero le ragioni per cui non e stato esercitato), mentre e evidente che la Mancanza di una prova, essendo la condizione esplicitamente richiesta dalla legge perche possa farsi ricorso ai cosiddetti fatti notori, non puo essere considerata un ostacolo all'applicazione dell'art 115, secondo comma, cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)