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Sez. 1, Sentenza n. 7067 del 29/05/2000 (Rv. 537003 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Espropriazioni disposte ex legge n. 219 del 1981 per la realizzazione dei programmi di ricostruzione delle zone terremotate - Fondi situati in Comuni diversi da quello di Napoli - Indennità - Controversie - Giurisdizione della Giunta speciale - Esclusione - Organo giurisdizionale competente - Individuazione - In relazione al modello procedimentale applicabile - Configurabilità - Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania (Commissario Straordinario n. 70 del 1982) - Stime degli espropri di aree ricadenti fuori del territorio metropolitano - Previsione esclusiva di parere dell'UTE - Sussistenza - Conseguenze - Competenza generale in unico grado della Corte d'Appello ex art. 20 legge n. 865 del 1971 - Esclusione - Competenza ordinaria del Tribunale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537003-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE

La giurisdizione sulle controversie afferenti alla determinazione delle indennità espropriative derivanti da interventi ablatori promossi per l'esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, disposto dalla legge n. 219 del 1981, è devoluta dall'art. 80, sesto comma, della stessa legge, in forza del rinvio disposto da detta norma alla speciale disciplina sostanziale e processuale di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885, ed agli 17 e segg. del D.Lgs.CPS n. 219 del 1919, alla Giunta speciale per le Espropriazioni costituita presso la Corte d'appello di Napoli, per i soli interventi in aree ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, mentre, per quelli afferenti ad aree collocate nella Provincia, ma esterne al predetto Comune, la competenza del giudice a conoscere delle relative controversie in tema di indennità si individua in relazione al modello procedimentale applicabile. Pertanto, radicandosi la competenza generale in unico grado della Corte d'Appello di cui all'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 nei soli casi in cui l'indennità sia stata determinata dall'UTE, essa va esclusa, in favore della ordinaria competenza del Tribunale, nelle ipotesi in cui detto Ufficio sia chiamato a dare solo un parere al riguardo, restando l'approvazione delle stime degli espropri rimessa al Concessionario, come disposto dalla ordinanza n. 70 del 1982, emessa dal Commissario Straordinario (Presidente della Giunta regionale della Campania), cui, in virtù degli artt. 80, sesto comma, 81 e 84 della legge n. 219 del 1981, spetta la competenza a regolare, con propri atti normativi, i poteri afferenti alla procedura di cui si tratta, attribuiti dalle stesse norme al concessionario.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 com. 6 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84, Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)