Sez. U, Sentenza n. 16633 del 29/07/2011 (Rv. 618543 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Giurisdizione della Giunta speciale - Limiti - Controversie espropriative riguardanti aree non ubicate nel territorio del Comune di Napoli - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
Gli artt. 17 e 18 del d.l.lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, limitano la giurisdizione della Giunta speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di appello di Napoli alle sole controversie in materia di espropriazione relative ad aree comprese nel territorio del Comune di Napoli, restandone, quindi, escluse quelle relative ad aree ubicate nel territorio di altri Comuni, che sono attratte, alla giurisdizione del giudice ordinario (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia risarcitoria per occupazione, illegittimamente protrattasi senza decreto di esproprio, di terreni ubicati nel Comune di S. Antimo).
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)