Sez. U, Sentenza n. 3498 del 16/10/1976 (Rv. 382246 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - GIUDIZIO DI RISCATTO DEL FONDO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - STATUIZIONE DI RISCATTABILITA DEL FONDO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA NON DESTINAZIONE AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA - AUTONOMIA RISPETTO ALL'ALTRA STATUIZIONE DELLA STESSA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA PER MANCATO RIMBORSO DEL PREZZO IN TERMINI - MANCATA IMPUGNAZIONE DI QUEST'ULTIMA - GIUDICATO SULLA COMPETENZA PER MATERIA - CONFIGURABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - GIUDIZIO DI RISCATTO DEL FONDO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - STATUIZIONE DI RISCATTABILITA DEL FONDO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUA NON DESTINAZIONE AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA - AUTONOMIA RISPETTO ALL'ALTRA STATUIZIONE DELLA STESSA SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA PER MANCATO RIMBORSO DEL PREZZO IN TERMINI - MANCATA IMPUGNAZIONE DI QUEST'ULTIMA - GIUDICATO SULLA COMPETENZA PER MATERIA - CONFIGURABILITA.*
La statuizione con la quale la sentenza di appello - pronunziando sulla domanda di riscatto di un fondo rustico da parte dell'affittuario a norma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 - abbia affermato la riscattabilita di tale fondo perche non destinato, all'atto della vendita, ad utilizzazione edilizia, integra un capo di sentenza autonomo rispetto all'altro capo della stessa pronunzia, che ha respinto la domanda sotto il diverso profilo del mancato rimborso del prezzo nei termini di cui ai commi sesto e settimo della citata disposizione. Ne consegue che la suddetta statuizione, ove non sia stata specificamente impugnata, passa in giudicato e, quindi, preclude alla Corte di Cassazione di esaminare di ufficio la questione attinente all'individuazione del giudice competente per materia a decidere le cause relative al riscatto dei fondi rustici da parte degli affittuari coltivatori diretti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)