Sez. L, Sentenza n. 4813 del 03/03/2026 (Rv. 678346-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Incarichi dirigenziali negli enti locali - Conferimento a soggetti esterni - Durata minima triennale ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
La previsione della durata minima triennale degli incarichi dirigenziali degli enti locali, di cui all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, non si applica a quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione, deponendo in tal senso sia la lettera del comma 6 della citata disposizione; sia la circostanza che, a differenza dei dipendenti assunti a seguito di pubblico concorso e destinati ad operare stabilmente all'interno della P.A., tali soggetti, una volta spirato il contratto, non è detto continuino ad essere dirigenti; sia, infine, lo spirito della Direttiva 1999/70/CE, con il quale contrasta la fissazione di una durata legale minima per incarichi conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell'amministrazione.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)