Sez. L, Sentenza n. 478 del 13/01/2014 (Rv. 629670 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Incarichi dirigenziali a soggetti esterni - Durata - Disciplina applicabile - Termine minimo triennale - Applicabilità - Fondamento - Cessazione anticipata del mandato sindacale - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 14 sexies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge n. 17 agosto 2005, n. 168, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni, né eccedere i cinque e non già l'art. 110, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. enti locali), che stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, dovendosi ritenere che la disciplina statale integri quella degli enti locali in quanto la prima, con la predeterminazione della durata minima del contratto, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per cui è stato nominato, mentre la seconda fornisce al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'"intuitus personae" e assicura la collaborazione del funzionario incaricato per tutta la durata del mandato, fermo restando il rispetto del termine minimo triennale anche nell'ipotesi di cessazione del suddetto mandato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 14 sexies, Legge 17/08/2005 num. 168 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)