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Sez. 1 - , Sentenza n. 3876 del 17/02/2020 (Rv. 657060 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Soggiorno per motivi di coesione familiare - Familiare extracomunitario convivente con cittadina U.E. residente in Italia - Prova della stabile relazione di fatto - Documentazione diversa da quella di cui alla legge n. 76 del 2016 - Atto di nascita del minore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657060-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'U.E., e convivente con cittadina dell'U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto - "debitamente attestata" con "documentazione ufficiale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 - può essere comprovata anche con l'atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili (nella specie inoperante, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Legge 06/08/2013 num. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)