Sez. 1 - , Sentenza n. 10925 del 18/04/2019 (Rv. 653464 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Rinnovo - Convivenza - Necessità - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni familiari in favore di un cittadino extraeuropeo, coniuge di un cittadino italiano, disciplinato dal d. lgs. n. 30 del 2007, non richiede il requisito della convivenza tra i coniugi, salve le conseguenze dell'accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2004/38/CE e, dunque, dell'art. 30, comma 1 bis del d. lgs. n. 286 del 1998, essendo tale presupposto del tutto estraneo al disposto degli articoli, 7 comma 1, lett. d) e 12 e 13 del d.lgs. citato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)