Sez. L, Sentenza n. 7832 del 10/08/1998 (Rv. 517908 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - MOTIVO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI, DIFFERENZE DALLA CAUSA) | Motivo non contrario all'ordine pubblico al buon costume o a norme imperative - Efficacia invalidante dell'atto - Esclusione - Fattispecie relativa a dimissioni determinate dall'intento di sottrarsi alle conseguenze del recesso per giusta causa.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - MOTIVO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI, DIFFERENZE DALLA CAUSA)
I motivi assumono rilevanza invalidante del negozio giuridico solo quando integrino il perseguimento di finalità contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o ad altri scopi espressamente proibiti dalla legge e non quando rivelino altri fini che in sè non siano confliggenti con tali divieti. (Nella specie, l'agente di una società di assicurazioni si era dimesso prima che la società gli comunicasse il recesso per giusta causa, che, secondo la convenzione, avrebbe impedito la liquidazione del conto individuale prima della regolarizzazione dei reciproci rapporti creditori tra agente e preponente. In applicazione del principio suesposto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la validità delle dimissioni e liquidato il conto individuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)