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Sez. U, Sentenza n. 2689 del 13/07/1976 (Rv. 381478 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICABILITA O MENO DI ESENZIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1976-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381478-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICABILITA O MENO DI ESENZIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELL'AGO.*

La distinzione fra controversie di estimazione semplice e controversie di estimazione complessa, sotto il vigore delle norme tributarie devolventi le prime alla cognizione esclusiva delle commissioni, e rilevante solo per le cause vertenti sulla individuazione dei presupposti della fattispecie impositiva e degli elementi necessari per la quantificazione del debito tributario, non anche per quelle che riguardano l'applicabilita o meno di una esenzione dall'imposizione, prevista per determinate situazioni. In tale seconda ipotesi, pertanto, ancorche l'indagine riguardi elementi di mero fatto rilevanti per l'ammissione al godimento dell'esenzione (nella specie, data di inizio dei lavori di una nuova costruzione, al fine dell'applicabilita dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati prevista dalla legge 2 luglio 1949 n 408), va in ogni caso affermata la Competenza giurisdizionale del giudice ordinario. (contra 2261/65).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 6, Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)