Sez. L, Sentenza n. 13650 del 06/12/1999 (Rv. 531885 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Erronea indicazione del proprio domicilio da parte del lavoratore ammalato - Sanzione di cui all'art. 5 del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983 - Applicazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA
In materia di indennità di malattia la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 5 del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui vi sia stato un errore da parte del lavoratore nell'indicazione del proprio domicilio. Infatti, è a carico del lavoratore ammalato l'obbligo di fornire un'esatta indicazione del proprio domicilio dovendo egli rendere possibile un accertamento fiscale che trova il suo fondamento nell'interesse pubblico di garantire l'efficienza del sistema assicurativo e reprimere gli abusi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)