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Sez. L, Sentenza n. 3512 del 27/04/1990 (Rv. 466855 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DI MALATTIA - DECADENZA - CONDIZIONI - MANCATA REPERIBILITÀ DEL LAVORATORE ALLA VISITA DI CONTROLLO - SUFFICIENZA - ESTREMI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466855-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DI MALATTIA - DECADENZA - CONDIZIONI - MANCATA REPERIBILITÀ DEL LAVORATORE ALLA VISITA DI CONTROLLO - SUFFICIENZA - ESTREMI - EFFETTI.*

Con riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia; tale presupposto può realizzarsi anche nel caso in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza (nella specie, ponendosi in condizione di non udire il campanello della porta del proprio domicilio) per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo. In Mancanza di tale reperibilità la sanzione della decadenza dal trattamento economico (per i primi dieci giorni di malattia) è limitata ai giorni in cui per tale ragione non sia stato possibile eseguire il controllo medico e fino alla data della successiva visita che abbia accertato l'effettiva sussistenza dello stato morboso inabilitante del dipendente. (V 4448/88, mass n 459419; (V 1290/88, mass n 457462).*

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)