Sez. 3, Sentenza n. 17480 del 09/08/2007 (Rv. 598945 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Acquiescenza alla sentenza - Comportamento incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., può ritenersi sussistente in forma tacita, soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè qualora gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ravvisato l'acquiescenza preclusiva dell'impugnazione e, per l'effetto, ha cassato senza rinvio l' impugnata sentenza di appello con cui era stata erroneamente respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, non rilevando l'eccepita acquiescenza nel comportamento del commissario liquidatore che aveva eseguito il pagamento, a fronte di una sentenza di condanna dell'impresa assicurativa in l.c.a. che - nei suoi confronti - aveva prodotto effetti di mero accertamento e non costituiva titolo esecutivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)