Sez. 3, Sentenza n. 26041 del 29/11/2005 (Rv. 585733 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Impresa assicuratrice "in bonis" - Giudicato di condanna al risarcimento dei danni - Sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Esecuzione del giudicato - Legittimazione passiva esclusiva dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge n.990 del 1969 - Diritto dell'impresa a rivalersi nei confronti della procedura concorsuale - Sussistenza - Conseguenze processuali.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna al risarcimento del danno può essere posto in esecuzione dal danneggiato, ove sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, esclusivamente nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art.20 di detta legge, impresa che, con riferimento alle somme erogate, ha diritto di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale avvalendosi dell'autorità' che quel giudicato, sotto il limitato profilo dell'accertamento del credito del danneggiato, spiega anche nei confronti della liquidazione. Tale disciplina non subisce deroghe a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 23 dicembre 1976 n.857 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), il cui art. 9, nel contemplare la possibilità di autorizzazione del commissario liquidatore alla definizione di pendenze anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, non interferisce sulla individuazione della suddetta impresa designata quale unico soggetto passivamente legittimato alla pretesa del danneggiato. Nell'ipotesi di cessione del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il Fondo di garanzia delle vittime della strada, in cui nome e per cui conto sia stata convenuta in giudizio l'impresa cessionaria, ai sensi del d.l. n. 576 del 1978, assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art.29 legge n.990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n.3, cod. civ.. Ne consegue che il giudicato svolge la funzione di opponibilità alla liquidazione non solo relativamente all'"an" ma anche relativamente al "quantum", ai fini dell'insinuazione nel passivo della procedura concorsuale e che il litisconsorzio processuale atipico del commissario liquidatore permane anche nei gradi di giudizio - relativi al solo "quantum" - successivi a quello in cui si è formato il giudicato sull'"an debeatur".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)