Sez. L, Sentenza n. 5747 del 25/05/1995 (Rv. 492435 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE | Rifiuto del creditore - Liceità - Configurabilità conseguente di colpa del creditore - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE
Ai sensi dell'art. 1181 cod. civ. - a norma del quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente - il suddetto rifiuto, integrando l'esercizio di un diritto espressamente previsto dalla legge, non può costituire in colpa il creditore che tale diritto abbia esercitato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)