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Sez. L, Sentenza n. 5747 del 25/05/1995 (Rv. 492435 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE | Rifiuto del creditore - Liceità - Configurabilità conseguente di colpa del creditore - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492435-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE

Ai sensi dell'art. 1181 cod. civ. - a norma del quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente - il suddetto rifiuto, integrando l'esercizio di un diritto espressamente previsto dalla legge, non può costituire in colpa il creditore che tale diritto abbia esercitato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)