Sez. 3, Sentenza n. 17140 del 09/10/2012 (Rv. 623990 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE | Rifiuto del creditore - Legittimità - Fondamento - Presupposti - Contestazione - Onere della prova - Riparto - Criteri.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE
La vittima di un fatto illecito può legittimamente rifiutare la somma offertagli dal responsabile a titolo di risarcimento, se questa non sia sufficiente a coprire il danno, gli interessi e le spese, in quanto il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., può sempre rifiutare l'adempimento parziale, salvo che il debitore non dimostri che il rifiuto sia contrario a buona fede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)