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Sez. U, Sentenza n. 12267 del 05/07/2004 (Rv. 574114 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Albo professionale degli psicologi - Iscrizione - Ricorso contro i provvedimenti del Commissario Straordinario - Disciplina transitoria - Controversie relative - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574114-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di iscrizione all'albo professionale degli psicologi, secondo le previsioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56, la giurisdizione del giudice ordinario (con pienezza di poteri, inclusa quindi la pronuncia di condanna ad eseguire l'iscrizione medesima), la quale è espressamente prevista, nella disciplina definitiva, in sede di ricorso contro i provvedimenti degli istituendi consigli regionali o provinciali, deve essere affermata, nella disciplina transitoria, anche in sede di ricorso contro i provvedimenti del commissario straordinario nominato per la formazione di detto albo, atteso che pure in tale ipotesi l'iscrizione stessa si correla al riscontro di requisiti predeterminati dalla citata legge, con margini di discrezionalità meramente tecnica e non amministrativa, di modo che le posizioni soggettive degli aspiranti hanno natura e consistenza di diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)