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Sez. U, Ordinanza n. 27310 del 24/12/2009 (Rv. 611023 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 34 della legge n. 56 del 1989 - Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo - Ammissione o annullamento dell'esame - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Posizione di diritto soggettivo degli aspiranti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611023-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie in tema di ammissione o annullamento dell'esame di Stato, di cui all'art. 34 della legge n. 56 del 1989, per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, essendo in tal caso configurabile una discrezionalità meramente tecnica e non amministrativa della P.A., tenuta soltanto a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, con la conseguenza che le posizioni degli aspiranti hanno natura e consistenza di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)