Sez. 5, Sentenza n. 17359 del 17/11/2003 (Rv. 568218 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Del difensore - Mancanza nell'originale e nella copia notificata - Autenticazione della firma della procura - Ammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
È ammissibile il ricorso per cassazione qualora l'avvocato, pur non avendone firmato il testo, abbia sottoscritto il mandato ad litem, apposto in calce all'atto, per autenticare la firma del mandante, valendo tale sottoscrizione anche far proprio il ricorso precedentemente esteso, al quale fa logico e necessario riferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)