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Sez. 3, Sentenza n. 293 del 01/02/1974 (Rv. 367941 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - SOTTOSCRIZIONE - CASSAZIONE - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - APPOSIZIONE SOTTO LA CERTIFICAZIONE DELL'AUTENTICAZIONE DELL'AUTOGRAFIA DEL MANDATO - SUFFICIENZA - NULLITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367941-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - SOTTOSCRIZIONE - CASSAZIONE - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - APPOSIZIONE SOTTO LA CERTIFICAZIONE DELL'AUTENTICAZIONE DELL'AUTOGRAFIA DEL MANDATO - SUFFICIENZA - NULLITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non sussiste nullita dell'atto d'impugnazione quando la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell'autentica della firma della parte alla procura alla lite, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, in quanto in tal caso la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere l'atto stesso e di certificare l'autografia del mandato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)