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Sez. 2, Sentenza n. 10190 del 27/05/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179450 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONCORSO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179450-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CONCORSO - CONFIGURABILITÀ.*

L'art. 648, comma secondo cod. pen. per definire l'ipotesi più lieve del delitto di ricettazione, usa l'espressione "fatto di particolare tenuità", mentre l'art. 62 n. 4 cod. pen. usa quella di "danno di speciale tenuità". Ciò posto, le due ipotesi possono anche concorrere, non potendo il concetto di "fatto" essere identificato con quello di "danno patrimoniale" essendo, rispetto a quest'ultimo, più ampio e comprensivo di altri possibili elementi.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)