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Sez. 2, Sentenza n. 7247 del 13/06/1988 Ud. (dep. 17/05/1989) Rv. 181349 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - DANNO DI PARTICOLARE ENTITÀ - ESTREMI E DIFFERENZA CON L'ATTENUANTE COMUNE.*
Stato
decisa il 1988-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181349-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - DANNO DI PARTICOLARE ENTITÀ - ESTREMI E DIFFERENZA CON L'ATTENUANTE COMUNE.*

L'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 capov. Cod. pen. non va correlata al valore economico del bene ricettato ed all'entità del danno conseguentemente cagionato - da prendersi in considerazione, invece, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - ma alle connotazioni del fatto. (V mass n 179450; (Conf mass n 178351, prima parte; (Conf mass n 174966, seconda parte; (Conf mass n 171712).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)