Sez. 6, Sentenza n. 925 del 17/03/1999 Cc. (dep. 26/08/1999) Rv. 215246 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO | Trasmissione al P.M. - Facoltà di indagine da parte del P.M. presso il giudice competente - Nuova misura cautelare - Rapporto con la misura emessa precedentemente - Limiti ex art. 297 terzo comma cod. proc. pen.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO
Il pubblico ministero presso il giudice competente, cui sono stati trasmessi gli atti a seguito della dichiarata incompetenza, può compiere nuovi accertamenti, emettere una richiesta di rinvio a giudizio anche con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata dal primo inquirente e chiedere la archiviazione per alcune o per tutte le ipotesi di reato già contestate; egualmente nella suddetta fase di nuove indagini preliminari, emergendo altri fatti idonei a giustificazione della richiesta, può essere emessa un'altra ordinanza di custodia cautelare. Con la conseguenza che rispetto ad essa, fino a quando non intervenga altro rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prima ordinanza cautelare, non sussiste al momento alcun limite cronologico impeditivo degli effetti ex art. 297 terzo comma, cod. proc. pen., ove ne ricorrano le altre condizioni, dato che la regressione "ex lege" del processo a procedimento ha tolto ogni valenza attuale al rinvio a giudizio innanzi al giudice incompetente. (Fattispecie in cui al P.M. competente gli atti erano stati trasmessi, relativamente ad alcuni reati, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen. come risultante dalla sentenza n. 70 del 1996 della Corte Costituzionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)