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Sez. 5, Sentenza n. 21587 del 17/03/2009 Ud. (dep. 25/05/2009) Rv. 243890 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO | Incompetenza per materia a causa di esclusa connessione - Trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente - Richiesta di rinvio a giudizio del P.M. anche nel caso di reati di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243890-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN PRIMO GRADO

In tema di ritenuta incompetenza per materia con riguardo a taluni reati a causa di esclusa connessione, nel caso in cui il giudice a quo trasmetta gli atti concernenti i reati per i quali si ritiene incompetente all'ufficio del pubblico ministero, quest'ultimo deve riproporre la richiesta di rinvio a giudizio anche quando, trattandosi di reati di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., il giudice competente per l'udienza preliminare sia il medesimo che ebbe a svolgere la precedente per tutti i reati ritenuti connessi, in quanto, essendo diverso l'oggetto, limitato ai reati per cui è stata dichiarata la competenza, sussiste l'interesse dell'imputato al rinnovo di tale udienza al fine di esercitare il proprio diritto alla scelta del rito, nella specie il giudizio abbreviato (cfr. Corte cost. n. 76 del 1993).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)