diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7146 del 17/03/2008 (Rv. 602432 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Blocco dei pensionamenti e scaglionamento della decorrenza della pensione - Momento di proposizione della domanda amministrativa - Rilevanza.
Stato
decisa il 2008-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602432-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di pensione di anzianità, la domanda amministrativa costituisce, insieme alle altre condizioni di legge (come la cessazione del rapporto di lavoro e la provvista assicurativa e contributiva) requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, non potendo procedersi ad alcuna liquidazione di ufficio prima della domanda. Ne consegue che alla data della domanda amministrativa occorre far riferimento per verificare l'applicabilità del blocco dei pensionamenti - disposto dalla legge n. 724 del 1994 e prorogato dal d.l. n. 262 del 1995 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge n. 608 del 1996) fino all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 -, ovvero, una volta entrata in vigore tale legge, il sistema di scaglionamento nel tempo dalla stessa previsto, attraverso il regime delle finestre, della decorrenza delle pensioni.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 153 com. 22, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1995 num. 262 art. 3, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)