Sez. L, Sentenza n. 3620 del 12/03/2002 (Rv. 553029 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Sospensione dell'accesso al pensionamento di anzianità ex art. 13 legge n. 724 del 1994 - Deroga per i lavoratori in situazione di preavviso in corso al 28 settembre 1994 - Dimissioni del lavoratore senza obbligo di preavviso e con differimento degli effetti del recesso - Applicabilità della deroga - Esclusione - Fattispecie relativa a dipendente di azienda autoferrotranviaria soggetta alla disciplina ex R.D. n. 148 del 1931.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
L'art. 13, comma quarto, lett. c), della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in base al quale sono esclusi dalla sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dal primo comma anche i lavoratori per cui in data anteriore al 28 settembre 1994 fosse in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è applicabile ai lavoratori che abbiano dato le dimissioni con differimento degli effetti del recesso a data successiva e senza obbligo di dare il preavviso (fattispecie relativa a dipendente di azienda autoferrotranviaria, il cui rapporto di lavoro era soggetto alla disciplina di cui al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)