Sez. T, Ordinanza n. 6614 del 19/03/2026 (Rv. 678159-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Donazione della nuda proprietà di quote di s.r.l. - Riserva all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili - Esenzione dall'imposta ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 vigente ratione temporis, la donazione della nuda proprietà di quote di società a responsabilità limitata, con riserva in capo all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili, non realizza un trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., in quanto permane in capo all'usufruttuario il potere di incidere sulla volontà assembleare, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione.
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2359 com. 1 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)