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Sez. 5 - , Sentenza n. 6077 del 28/02/2023 (Rv. 667330 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposta di successione e donazione - Esenzione ex art 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Trasferimenti diversi dal cd. patto di famiglia - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667330-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche ai trasferimenti di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, effettuati al di fuori del c.d. patto di famiglia, purché i beneficiari siano discendenti del disponente, il trasferimento consenta loro di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società e tale situazione di controllo venga mantenuta per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi.

Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 2347, Cod. Civ. art. 2359 com. 1 n. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 78 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)