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Sez. U, Sentenza n. 905 del 08/05/1967 (Rv. 327104 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327104-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA.*

La mancata integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice dell'impugnazione in causa inscindibile, comporta l'inammissibilita dell'impugnazione stessa. (Cfr 321060).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)